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U 2022 93

einfacher Körperverletzung gemäss Art. 123 Ziff. 1 StGB etc.

Graubünden · 2022-11-10 · Italiano GR
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richiesta di ricusa (nella procedura U 22 70) | Verfahrensrecht

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 L'istanza di ricusazione è irricevibile.

E. 2 Non si prelevano spese processuali.

E. 3 [Vie di diritto]

E. 4 [Comunicazioni]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI U 22 93 1a Camera Giudice unico Audétat Attuario Paganini SENTENZA del 10 novembre 2022 nella vertenza di diritto amministrativo A._____, ricorrente contro Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni, convenuto concernente richiesta di ricusa (nella procedura U 22 70)

- 2 - I. Considerato: - che il 1°settembre 2022 il ricorrente ha inoltrato al Tribunale amministrati- vo del Cantone dei Grigioni ricorso (processo principale U 22 70) contro la decisione del 2 agosto 2022 del Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni, - che con decreto del 27 ottobre 2022 il Giudice del processo principale ha informato il ricorrente che il Tribunale è giunto a conoscenza che il ricorrente è stato privato dell'esercizio dei diritti civili in relazione a processi in qualsiasi ambito giuridico e che può agire in modo vincolante solo tramite il suo curatore di rappresentanza o l'Autorità regionale di protezione, - che pertanto in detto decreto il ricorrente è stato invitato a presentare l'autorizzazione del suo curatore riguardante il suo ricorso del 1° settembre 2022 entro il 4 novembre 2022, oppure di far pervenire un'autorizzazione del curatore o dell'Autorità regionale di protezione secondo cui egli può agire senza autorizzazione, il tutto sotto la comminatoria che altrimenti non si sarebbe entrati nel merito del ricorso, - che con scritto del 4 novembre 2022 (timbro postale del 7 novembre 2022) il ricorrente ha chiesto, tra l'altro, la ricusazione del Giudice del processo principale, - che in detto scritto il ricorrente ha inoltre segnalato di aver chiesto all'Autorità regionale di protezione la destituzione del proprio curatore e la re-voca della curatela e ha affermato che il caso sarebbe a tutt'oggi pendente presso detto Autorità, - che in base a queste affermazioni e allo scritto dell'Autorità regionale di protezione del 19 ottobre 2022 in cui si assegna al curatore del ricorrente un termine per osservazioni all'istanza di destituzione risp. revoca del

- 3 - ricorrente, va concluso che il ricorrente è ancora sotto curatela e che in difetto dell'inoltro di un'autorizzazione – come richiesta con decreto del 27 ottobre 2022 dal Giudice del processo principale – egli va ritenuto incapace di agire in giudizio, - che per questo motivo (assenza della capacità processuale e dunque di un requisito processuale) non si può entrare nel merito dell'istanza di ricusazione, - che viste le circostanze si può rinunciare all'esecuzione di uno scambio di scritti, - che questa decisione è emanata dal giudice unico giusta l'art. 43 cpv. 3 lett. b della Legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100) siccome la domanda di ricusazione è palesemente inammissibile, - che le particolari circostanze del caso giustificano la rinuncia al prelievo di spese processuali, II. Il Giudice unico decide: 1. L'istanza di ricusazione è irricevibile. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. [Vie di diritto] 4. [Comunicazioni]